DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art.1 – E’ costituita l’associazione non lucrativa di utilità sociale denominata ASSOCIAZIONE “ROBERTO CUOMO ” ONLUS. L’associazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 10 del D.lg.. 460/97, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico provvederà all’uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art.2 – La sede sociale è fissata in Eboli (SA). Alla via Mario Vignola n.12.

Art.3 – L’associazione ha per oggetto esclusivo il perseguimento di attività di solidarietà sociale come definito dall’art.10 del D.Lgs. n. 460/97 con esclusione di qualsiasi altra attività diversa da quelle menzionate alla lettera a) della citata norma, direttamente rivolte a soggetti svantaggiati e precisamente ai bambini oncologici e alle loro famiglie.
In particolare essa si propone di assistere e sostenere: i familiari di bambini oncologici; chi direttamente è sofferente, anche di depressione e ansia; Tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari, anche a traverso attività editoriali; Realizzare attività di qualsiasi genere per la raccolta di fondi da destinare in beneficenza ai bambini oncologici e a loro familiari;
Fornire gratuitamente, su richiesta, ai familiari degli ammalati, consulenze e partecipazioni a gruppi di sostegno, al fine di favorire l’integrazione sociale, una maggiore conoscenza e informazioni di base sulla malattia e sulle eventuali risorse della comunità;
Qualsiasi altra attività prevista dall’art.10 del D.Lgs.460/97, e/o da qualsiasi altra norma in materia, sia presente sia futura, nessuna esclusa, compatibile ed integrativa delle attività sopra indicate.
L’associazione potrà svolgere la propria attività statutaria sia direttamente sia affidando ad altre associazioni, fondazione, università, e/o altri Enti che anno medesima finalità.
L’associazione può aderire e consociarsi ad altre strutture similari, anche dello stesso grado, in modo da rendere più efficace la propria azione, purché tali operazioni siano compatibili con l’ordinamento legale. Può inoltre assumere, direttamente e indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri organismi o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settori diversi, ma pertinenti alla propria attività istituzionale.
L’associazione, inoltre, per il raggiungimento dello scopo sociale, può prestare avvalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, e compiere tutte le operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, mobiliari, immobiliari, ritenute dall’amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, fatta eccezione per quelle espressamente vietate dalla legge, usufruendo di ogni e qualsiasi agevolazione o provvidenza e agevolazione prevista da norme di legge, sia presenti sia future, senza limiti o esclusione alcuna.
Art.4 – L’associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Art.5 – Il patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili che l’associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, che pervengono all’associazione: da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione; da qualsiasi altro titolo.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 50 per ciascuno di essi.

Art.6 – Per i suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
a) versamenti iniziali effettuati dai soci fondatori;
b) tasse di ammissione dei soci;
c) contributo periodico minimo come annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
d) dagli ulteriori versamenti volontari effettuati da tutti i soci in eccedenza ai versamenti
minimi sopra indicati;
e) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Fondazioni e da
Enti in genere Pubblici o Privati;
f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
g) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività e di eventuali sottoscrizioni;
h) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
i) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attività associativa.

Art.7 – I versamenti effettuati all’Associazione, possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto. Pertanto nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
La cuota o contributo associativo è insomma intrasmissibile, come pure la quota stessa non è rivalutabile.

Art.8 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, ed eventualmente, entro la stessa data, il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Durante la vita dell’organizzazione vige il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse .

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’organizzazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposte dalla legge.

SOCI

Art.9 – Possono essere soci dell’associazione, le persone fisiche italiane e straniere, le persone giuridiche, gli Enti
pubblici e privati di qualsiasi tipo o qualsiasi altro organismo che persegue gli scopi dell’associazione di sentimenti e comportamento democratici.
Chi desidera essere socio, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, deve fare domanda scritta, controfirmata da due soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art.10 – Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Deve altresì impegnarsi a versare la tassa di ammissione e la eventuale quota periodica prevista dal presente Statuto e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.11 – La domanda di ammissione a Socio deve essere redatta su apposito modulo ed il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi all’unanimità su di essa entro il termine massimo di (2) mesi; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinte.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il trentuto Dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento dell’eventuale quota mensile di associazione.

Art.12 – Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) soci fondatori: sono coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’associazione.
b) Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione nel corso della suaesistenza,pagano la tassa di ammissione e l’eventuale quota periodica stabilita dall’associazione ed hanno diritto divoto in assemblea
c) soci benemeriti: sono coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo
d) soci beneficiari: coloro cui vengono erogati i servizi che l’associazione si propone di svolgere.
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento o di diritti e ogni socio partecipa effettivamente e allo stesso modo degli altri alla vita dell’associazione.

Art. 13 – I soci, senza temporaneità, partecipano alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’associazione, frequentano i locali e gli impianti del sodalizio e le prestazioni effettuate sono a titolo gratuito e di volontariato per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 14 – I soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che nei confronti dei terzi, nonché all’accettazione del presente statuto.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, recesso ed esclusioni per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. La indegnità verrà sancita dall’assemblea dei soci.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 15 – Gli organi dell’associazione sono:
a) Assemblea generale dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 16 – L’Assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta ai soci, anche a mezzo e:mail o fax e/o con pagamento al destinatario, almeno 8 giorni prima.
L’Assemblea Generale dei soci viene convocato nel rispetto della formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo e o il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei soci.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio per deliberare:
a) sulla relazione annuale del presidente dell’associazione
b) sul bilancio consuntivo e preventivo
c) sulle modifiche dello statuto sociale
d) sulle nomine e sulle revoche dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
e) sullo scioglimento dell’associazione
f) sulla relazione programmatica dell’attività
g) su qualsiasi altro argomento ritenuto utile e valido per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 17 – Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti i soci e gli associati o i partecipanti maggiori di età. Hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I soci possono farsi rappresentare da altro socio che non può ricevere più di due deleghe. I membri del Consiglio possono rappresentare in assemblea gli altri soci, salvo nei casi di approvazione dei bilanci e di delibere in merito a responsabilità di consigliere.

Art. 18 – L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal vicepresidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
Il presidente dell’Assemblea nomina il segretario e se opportuno due scrutatori. Il presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Ai soci in regola spetta sempre un solo voto.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano previa scelta del sistema di votazione, con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c..

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale dei soci che indica anche il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e qualsiasi altra carica funzionale. Le cariche dei consiglieri si possono cumulare tra loro.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo, sempre dispari, è fissato dall’Assemblea al momento della nomina ed è compreso da un minimo di tre e un massimo di nove. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell’associazione mediante lettera o in qualsiasi altro modo, compresa e mail e/o fax, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività istituzionale, sociale, amministrativa dell’associazione e su quant’altro stabilito per statuto.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Consiglio è presieduto dal presidente, in mancanza, dal vicepresidente, in assenza di entrambi il Consiglio nomina il presidente.
Dalle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.21 – Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati e cura, altresì, le esecuzioni dei deliberati assembleari e consiliari.
Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal presidente.

Art.22 – Le mansioni relative alle cariche sociali vengono svolte gratuitamente. Tuttavia, per quelle che impegnano in modo continuativo, il Consiglio Direttivo può convenire la corresponsione di compensi forfetari o di regolari stipendi entro il limite delle possibilità di bilancio. Sono sempre concessi gli eventuali rimborsi per le spese debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo nei limiti della responsabilità di bilancio.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.23 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci revisori effettivi ed eventualmente da due supplenti eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Nei casi previsti dalla legge i membri del Collegio sono scelti tra gli elenchi dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo, svolge tutte le mansioni ad esso affidate dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Art. 24 – Lo scioglimento dell’associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea Generale dei soci la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, ex lege 23 dicembre 1996, nº662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 25 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra e tra questi e l’associazione o sui organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 26 – Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente statuto valgono le norme e le disposizioni in materia dettate dal codice civile.

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